28.09.2009
Intervento sul Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 103 del 2009: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 - (A.C. 2714) (Approvato dal Senato)
Signor Presidente, mi permetto di iniziare questo breve intervento con una considerazione generale sul modo di legiferare al quale ci ha abituato ormai questa maggioranza. Abbiamo più volte stigmatizzato questo procedere per continui decreti-legge, imposti a forza di fiducia, onnicomprensivi e disordinati nella loro articolazione interna e spesso seguiti, anche a causa della loro mediocre fattura, da correzioni e aggiustamenti precipitosamente contenuti in successivi provvedimenti tampone, approvati in tutta fretta. Si configura – mi pare – una modalità di legislazione inedita nella storia italiana, che non esiterei a definire concitata e insieme alluvionale, gravemente imperfetta dal punto di vista della stessa tecnica legislativa, e foriera, come già si vede nelle sue prime applicazioni in questo biennio 2008-2009, di frequenti problemi interpretativi, talvolta di ardua soluzione.
Nel caso di questo decreto-legge n. 103, tuttavia, siamo, a mio avviso, persino oltre questo ordine di difetti. Il provvedimento viene presentato – così si dice almeno – come fosse un intervento necessario e doveroso per evitare le conseguenze negative connesse all’entrata in vigore dell’imperfetto e lacunoso decreto-legge del luglio scorso. Di tali conseguenze – peraltro oggetto in parte dei rilievi dallo stesso Presidente della Repubblica – avevamo a suo tempo già avvertito il Governo e la maggioranza, restando, come nella prassi costante di questi due anni, puntualmente inascoltati.
Ebbene, errare è umano, cari colleghi della maggioranza, correggersi è lecito, anzi è doveroso. Accade, però, che voi giocate qui l’antico gioco delle tre carte, perché il provvedimento, presentato come un rimedio ad errori pregressi – e in effetti abbrevia come richiesto dal Quirinale il periodo di franchigia concesso agli evasori – improvvisamente, in virtù dell’arroganza del Governo, si trasforma, in sede di conversione e grazie al solito emendamento in corso d’opera, in qualcos’altro. Diventa, con netto aggravamento della precedente versione, una vera e propria amnistia mascherata. Prende forma infatti – e di questo stiamo discutendo – un nuovo strumento, esteso adesso anche alle società partecipate o collegate all’estero, che introduce la non punibilità di serie di reati societari, a cominciare dal falso in bilancio, e che elimina, per le condotte che portano al rimpatrio di capitali, l’obbligo della denuncia delle operazioni sospette, in un momento particolarmente delicato, peraltro, di contrasto al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata.
Ho partecipato alla discussione del decreto-legge in esame in Commissione giustizia, sottoscrivendo con i colleghi del Partito Democratico il parere contrario di minoranza. Il relatore, l’onorevole Contento, un collega del quale ammiro la competenza giuridica, ha svolto una relazione un po’ imbarazzata (mi è sembrata) nei toni, nella quale – mi perdonerà l’onorevole Contento se semplifico per ragioni di stringatezza, ma il senso è stato questo – ha sostenuto che l’ampliamento del numero di reati penali esclusi dalla punibilità è quasi una conseguenza obbligatoria del decreto-legge di luglio giacché, una volta approvato a luglio lo scudo fiscale – e il Parlamento, purtroppo, lo ha approvato, sia pure a colpi di fiducia – è adesso giocoforza sanare anche quei reati che potrebbero essere stati commessi per celare il trasferimento illecito di capitali all’estero e quindi il falso in bilancio, commesso per mimetizzare il reato principale, o altri reati ugualmente classificabili come necessari al compimento del reato maggiore.
Una logica singolare, signor Presidente, e molto originale che chiamerei la logica dei reati corollario o dei reati a grappolo nei quali, come gli acini dell’uva, uno tira l’altro sino a lasciare sul piatto solo il raspo. Tale logica, se portata alle sue estreme conseguenze, introdurrebbe nell’ordinamento giuridico italiano un principio aberrante, che non ha eguali in nessun ordinamento di Paese civile, né in Europa né altrove, dall’incalcolabile portata distruttiva.
Inoltre, vi è una tecnica legislativa distorta e non compatibile con le finalità della decretazione d’urgenza, come abbiamo anche scritto nel parere contrario, tanto più che un’analoga esclusione di punibilità era stata già ampiamente dibattuta e superata in fase di discussione parlamentare del decreto-legge n. 78 del 1o luglio 2009 e aveva limitato gli effetti estintivi dell’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero ai reati di infedele o omessa dichiarazione dei redditi.
Ecco dunque, signor Presidente, quello che accade. Lo scudo fiscale, già di per sé molto opinabile perché concepito nel provvedimento di luglio come un condono tombale a costo praticamente zero per gli evasori e che non trova eguali in nessun altro Paese europeo, si trasforma e diventa ora una coperta fiscale e non più uno scudo, una coltre fittissima, una corazza fiscale che nessuno – e soprattutto nessun giudice – potrà più penetrare. Diventa un’amnistia tombale su una serie impressionante di reati finanziari, con effetti di stravolgimento del diritto che sono facilmente intuibili a tutti e che i miei colleghi, in precedenza, hanno ampiamente trattato.
Che messaggio diamo al Paese con un simile provvedimento? Stiamo dicendo ai tanti che pagano puntualmente le tasse e che osservano scrupolosamente le leggi – e ve ne sono tanti, nonostante gli esempi che vengono, ahimè, dall’alto – che la legge in Italia non è uguale per tutti o che, come nel celebre aforisma di Flaiano, l’Italia è il Paese del diritto, sì, ma anche, sempre e puntualmente, la patria del rovescio. Diciamo – e cito ancora dal parere di minoranza della Commissione giustizia – che d’ora innanzi si possono impunemente sovvertire i principi che regolano la materia tributaria e il diritto penale dell’economia, che si può premiare non solo chi non ha rispettato le regole, omettendo di dichiarare patrimoni e attività finanziarie detenute all’estero, come sembrava fosse lo scopo iniziale dello scudo, ma anche chi è stato più furbo e ha fraudolentemente posto in essere attività di elusione del principio contributivo.
Gli effetti sono disastrosi (vorrei dirlo senza nessuna enfasi, perché non è necessario enfatizzare in quanto le norme che ci proponete parlano da sole). Viene così vanificata tutta la normativa sul contrasto ai patrimoni mafiosi e, in particolare, la disposizione che riguarda l’elusione dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, concernente la segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Vengono tradite in merito tutte le indicazioni tassative delle Autorità europee. Si introduce, per di più nella garanzia del completo anonimato degli evasori, un’amnistia che coprirà non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma anche i reati di riciclaggio e si estenderà perfino a quelli di corruzione. Vi è anche, come hanno detto molti altri colleghi, per primo l’onorevole Zaccaria questo pomeriggio, un profilo che attiene alla legittimità costituzionale del provvedimento, perché un’amnistia mascherata di queste proporzioni e indiscriminata, in base all’articolo 79 della Costituzione, può essere concessa solo con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Nel provvedimento in esame rischiamo, invece, di introdurla con un provvedimento minore presentato, con molto understatement, sotto le false vesti di un adeguamento quasi tecnico di norme già in vigore, di soppiatto e furtivamente.
Viene da chiedersi quale filosofia di fondo e quale linea programmatica ispirino il Governo e la maggioranza. Infatti, il Governo da una parte proclama ai quattro venti, in sede di G8, di volersi impegnare nella lotta ai paradisi fiscali e, dall’altra, mette in cantiere condoni tombali di queste proporzioni, offrendo all’evasione ponti d’oro e soprattutto discrezione assoluta. Questo è il punto. Al di là dell’opinabile scelta dello scudo soprattutto colpiscono, nel nostro caso, le condizioni di vantaggio particolari e speciali che vengono offerte in Italia a chi viola le leggi dello Stato. Colpisce, come dimostrano studi di questi giorni che hanno riportato i giornali, che a fronte di altri Paesi europei e degli Stati Uniti, che hanno adottato analoghe misure anticrisi, siamo gli unici che garantiscono ai loro destinatari questo anonimato assoluto a costi di rientro tanto irrisori.
Per sanare cento euro di capitali evasi e detenuti all’estero in Inghilterra o negli Stati Uniti si pagano 50 euro; da noi al massimo cinque, più probabilmente uno. Negli Stati Uniti la denuncia è volontaria e non garantisce immunità quando il reddito deriva da fonti o attività illecite. In nessun altro Paese è previsto l’anonimato.
Ovunque l’evasore deve comunicare i suoi dati, gli estremi dei suoi conti e le modalità impiegate per evadere. In Francia si pagano gli interessi, le imposte pregresse, le relative sanzioni amministrative fino all’80 per cento delle imposte evase in taluni casi e comunque, in genere, almeno il 15 per cento.
Nel Regno Unito è prevista addirittura la pubblicazione dei nomi degli evasori che hanno commesso gli illeciti più rilevanti. Immagino cosa direste, colleghi, se una simile misura fosse adottata in Italia, quali principi di garantismo liberale e quale enfasi sulla tutela della privacy scomodereste (a sproposito naturalmente) se facessimo anche noi in Italia come gli inglesi.
In Italia, purtroppo, all’evasione con questo provvedimento abbiamo costruito un’autostrada a quattro corsie, consentendo di non pagare alcun pedaggio. Lasciamo che rientrino tutti a fari spenti, per andare chissà dove, a fare chissà quali speculazioni, riciclando danaro proveniente da chissà quali origini.
L’ALTRA VOCE